Uso proprio e improprio dei risultati della Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR)

Documento prodotto oggi (15 marzo 2017) dai coordinatori GEV
 
A conclusione dell'esercizio di Valutazione della Qualità della Ricerca 2011-2014 (VQR 2011-2014), i coordinatori dei Gruppi di Esperti della Valutazione (GEV) all'unanimità giudicano positivamente il lavoro svolto, che ha consentito di delineare, mediante una procedura solida e condivisa, un quadro completo e affidabile dello stato della ricerca scientifica in Italia, rispettoso delle specificità disciplinari e utilizzabile per orientare in sede locale e nazionale le scelte di svipluppo, programmazione e finanziamento. Data l'importanza dello strumento e delle sue applicazioni, i coordinatori dei GEV desiderano richiamare l'attenzione di decisori politici, istituzioni accademiche ed enti di ricerca affinché si impegnino a prevenire e ostacolare l'uso improprio dei risultati della VQR, l'accesso e l'elaborazione dei quali spetta solo all'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR).
Come più volte ribadito dall'ANVUR, la VQR ha lo scopo di valutare Istituzioni (quali Università ed Enti di Ricerca) e loro ampie sezioni (quali Dipartimenti e Istituti) e utilizza strumenti che sono adeguati solo per questo scopo. Pertanto i risultati della VQR 2011-2014, così come quelli della VQR 2004-2010, non possono, e non devono, per nessuna ragione, essere usati per valutare i singoli Docenti e Ricercatori. I dati della valutazione dei prodotti, di cui gli addetti della ricerca (AR) sono autori o co-autori, sono stati forniti a ciascun AR da ANVUR in via confidenziale e solo come atti di trasparenza nei loro confronti. Pertanto sono da considerarsi totalmente improprie eventuali richieste provenienti da chi occupa posizioni apicali nelle istituzioni valutate (o loro sezioni) e inviate agli AR allo scopo doi accedere, per una qualunque finalità, ai dati associati ai singoli prodotti. Si invitano i responsabili di istituzioni e strutture ad astenersi da tali richieste e gli addetti a non ottemperare ad esse, qualora arrivassero, denunciando la non correttezza di tale azione.
Per lo stesso motivo, coerentemente con le finalità della VQR e con quanto previsto dalla normativa, i risultati aggregati possono essere usati per la valutazione delle strutture in cui si formano i ricercatori, ma non per la valutazione dei corsi professionalizzanti.
Un altro punto importante riguarda il possibile utilizzo dei dati VQR per comparare sottostrutture, per esempio i Dipartimenti, che afferiscono ad aree diverse. Sebbene nella VQR 2011-2014 ci sia stato, rispetto al passato, un maggiore sforzo per uniformare le procedure di valutazione seguite dai vari GEV, gli elementi di peculiarità permangono ancora notevolissimi. Si pensi ad esempio alle differenze tra i GEV che fanno un uso sistematico della bibliometria e quelli che, invece, ricorrono per tradizione unicamente alla peer review; oppure, per quanto attiene ai soli GEV bibliometrici, alla diversa pratica citazionale e al possibile impatto valutativo che ha avuto la forte presenza di autocitazioni, o al diverso ruolo che ha avuto l'impatto delle riviste nel GEV13. Per questo insieme di motivi, si desidera ancora una volta enfatizzare che i dati VQR non possono e non devono essere usati per comparare direttamente strutture di Aree diverse tra loro.
In questi giorni ANVUR e MIUR stanno definendo le procedure per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza. Sulla base di quanto riportato nei Commi 314-337 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, ANVUR è responsabile della definizione e del calcolo di un apposito “Indicatore standardizzato della performance dipartimentale (ISPD)”, per cercare di eliminare gli effetti delle peculiarità valutative nelle diverse aree di ricerca CUN. Il punto critico riguarda l'uso dell'ISPD. Secondo il comma 320, il MIUR deve stilare una graduatoria complessiva di tutti i dipartimenti mettendo a confronto, pur con un voto standardizzato e normalizzato, dipartimenti in aree molto diverse (e quindi non comparabili) tra loro. Da qui la problematicità di una tale graduatoria che non può essere automaticamente assunta come diretta indicazione delle posizioni finanziabili, ma richiede che sia compilata solo dopo una preventiva divisione di queste ultime per aree di ricerca. In particolare, per evitare che il confronto sia disturbato dagli effetti distorsivi dalle specificità delle singole aree, appare opportuno che: 1) ai sensi dell'art. 324, l.232/2016, si individuino preventivamente con decreto MIUR il numero di dipartimenti finanziabili per ciascuna area (tra 5 e 20, sulla base della numerosità della singola area disciplinare, in termini di dipartimenti a essa riferibili, e di criteri informati e obiettivi di crescita e miglioramento di particolari aree della ricerca scientifica e tecnologica italiana); 2) si utilizzi l'ISPD del singolo dipartimento per verificare se rientri o meno nelle posizioni finanziabili preventivamente individuate per la specifica area, con la conseguenza che le graduatorie rilevanti per individuare i dipartimenti di eccellenza siano quelle riferibili alla singola area, evitando impropri confronti fra valori comunque eterogenei; 3) si tenga conto delle eventuali eterogeneità interne alle singole aree, così come evidenziato nei rapporti di Area.
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